Quando ci troviamo al banco del pane del supermercato e puntiamo lo sguardo verso le focacce, raramente ci soffermiamo su un dettaglio fondamentale: la denominazione di vendita. Quel nome stampato sull’etichetta, che dovrebbe dirci esattamente cosa stiamo per acquistare, spesso si traduce in un’informazione vaga o generica. Espressioni come “Focaccia della casa”, “Focaccia speciale”, “Focaccina rustica” sono, dal punto di vista giuridico, nomi di fantasia o marchi e, da sole, non bastano a identificare correttamente il prodotto: la normativa sull’informazione ai consumatori richiede infatti una denominazione dell’alimento chiara e non fuorviante secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 1169/2011.
Cosa dice veramente quel nome sulla confezione
La denominazione di vendita non è un semplice nome commerciale creato per attirare l’attenzione. Il Regolamento UE 1169/2011 la indica come informazione obbligatoria che deve descrivere la natura dell’alimento in modo tale da non indurre in errore il consumatore riguardo a caratteristiche essenziali del prodotto, come la sua composizione o il suo tipo di trattamento.
Nel caso di prodotti da forno come le focacce, la normativa non definisce una ricetta standard, ma richiede che la denominazione non sia ingannevole rispetto agli ingredienti caratterizzanti o al processo utilizzato. È quindi possibile trovare in commercio prodotti etichettati genericamente come “focaccia”, ma laddove vengano messi in particolare evidenza determinati ingredienti, come “all’olio extravergine d’oliva”, questi devono essere effettivamente presenti in quantità non trascurabile e chiaramente indicata.
Il problema emerge quando confrontiamo prodotti molto diversi tra loro che riportano denominazioni simili: una focaccia con olio extravergine di oliva in percentuale limitata e una preparata principalmente con oli di semi raffinati possono avere la stessa denominazione generica “focaccia”. La differenza nella qualità e nel costo delle materie prime non compare nella denominazione, ma solo nell’elenco degli ingredienti. Utilizzare diciture di evidenza tipo “focaccia all’olio extravergine di oliva” quando l’olio principale è di altra natura può essere ritenuto pratica ingannevole dalle autorità di controllo.
Gli ingredienti invisibili nelle denominazioni fantasiose
Le denominazioni creative rappresentano un capitolo a parte. Espressioni come “Focaccia dorata” o “Focaccia genuina” rientrano nei nomi di fantasia ammessi, ma non sostituiscono la denominazione legale o usuale dell’alimento. Questi termini hanno prevalentemente una funzione di marketing e non forniscono informazioni tecniche sulla presenza di additivi tecnologici come emulsionanti o miglioratori della panificazione.
Nella panificazione industriale l’impiego di emulsionanti, ad esempio mono e digliceridi degli acidi grassi indicati come E471, e di miglioratori è una pratica diffusa, rientrante nelle categorie di additivi autorizzati per prodotti da forno. La loro funzione è migliorare volume, sofficità e conservabilità. Una focaccia può quindi risultare particolarmente soffice sia grazie a lunghe lievitazioni e tecniche artigianali, sia grazie all’uso di specifici additivi emulsionanti o enzimi, entrambi legalmente ammessi ma percepiti in modo diverso dal consumatore.
La sola denominazione generica non consente di distinguere fra queste realtà produttive: per farlo occorre leggere l’elenco degli ingredienti, dove gli additivi devono essere indicati con la categoria funzionale e il nome o il numero “E” secondo la normativa vigente.
Il caso degli arricchimenti dichiarati solo parzialmente
Per i prodotti arricchiti con ingredienti caratterizzanti come olive, pomodorini secchi o rosmarino valgono regole precise. Il Regolamento UE 1169/2011 prevede l’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) quando un ingrediente è menzionato nella denominazione dell’alimento, è messo in rilievo nell’etichettatura mediante parole, immagini o grafica, oppure è essenziale per caratterizzare un alimento.
Se un prodotto è presentato come “focaccia alle olive” o l’imballaggio mostra chiaramente olive, queste devono comparire nella denominazione o in immediata prossimità e la loro quantità percentuale deve essere indicata. La sola dicitura generica “focaccia condita” non è di per sé vietata, ma se l’imballaggio o la comunicazione mettono in rilievo specifici ingredienti, questi devono essere indicati in modo chiaro e quantitativo, oltre che nell’elenco ingredienti.
Per quanto riguarda allergeni e intolleranze, la tutela passa dall’evidenziazione obbligatoria degli allergeni nell’elenco degli ingredienti, mediante un tipo di carattere che li distingua dal resto del testo. In un contesto di spesa veloce, la mancanza di una denominazione descrittiva può rendere meno immediata l’individuazione del prodotto, ma la protezione legale per l’allergico è garantita soprattutto dal modo in cui gli allergeni sono indicati negli ingredienti.
Perché questa confusione rappresenta un problema reale
La mancanza di denominazioni standardizzate per le focacce non configura di per sé una violazione, ma può ridurre la trasparenza informativa. Il Regolamento UE 1169/2011 definisce l’obiettivo generale di consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro, con particolare riguardo alle esigenze di persone con allergie o intolleranze.

Denominazioni generiche e nomi di fantasia rendono più difficile confrontare il rapporto qualità-prezzo tra prodotti simili, perché la diversa qualità degli ingredienti emerge solo leggendo con attenzione l’elenco ingredienti. Diventa complicato identificare rapidamente prodotti adatti a specifiche esigenze come prodotti con oli vegetali specifici, con o senza latticini, con contenuto ridotto di sale. Il consumatore fatica a valutare se il prezzo richiesto sia coerente con la qualità delle materie prime, come presenza effettiva di olio extravergine d’oliva o ingredienti DOP e IGP, e a distinguere tra produzioni più semplici o artigianali e formulazioni tipiche dell’industria, che generalmente includono una maggiore varietà di additivi e coadiuvanti tecnologici.
Una focaccia preparata solo con farina di frumento, acqua, lievito, sale e olio extravergine di oliva ha un profilo nutrizionale diverso da una focaccia che include grassi tropicali o parzialmente idrogenati, zuccheri aggiunti, sciroppi glucosio-fruttosio e additivi conservanti. La letteratura scientifica collega un più alto consumo di grassi saturi e grassi trans a un maggior rischio di malattie cardiovascolari, mentre un’alimentazione basata su grassi prevalentemente insaturi come quelli dell’olio di oliva è associata a un profilo metabolico più favorevole. Se entrambe le versioni vengono denominate semplicemente “focaccia”, il consumatore deve fare affidamento alla sola lettura dettagliata degli ingredienti e della tabella nutrizionale per capire la differenza.
Cosa verificare per tutelare le proprie scelte
Di fronte a questa situazione, diventa essenziale adottare un approccio più attento alla lettura delle etichette. La denominazione di vendita è solo il punto di partenza. Il Regolamento UE 1169/2011 stabilisce che l’elenco degli ingredienti debba essere riportato in ordine decrescente di peso al momento dell’uso nella fabbricazione. Questo consente di capire quali ingredienti sono predominanti, anche quando la denominazione è generica.
Segnali da non sottovalutare
Alcune espressioni nelle denominazioni o accanto ad esse possono suggerire formule più complesse, spesso tipiche dei prodotti industriali: termini come “preparato”, “specialità”, “ricetta gourmet” non sono vietati, ma dovrebbero spingere a controllare con particolare attenzione l’elenco ingredienti. Le linee guida europee sul food information to consumers ricordano che l’uso di descrizioni e immagini non deve mascherare la vera natura del prodotto né suggerire una composizione diversa da quella reale.
Denominazioni più descrittive che includono gli ingredienti caratterizzanti, come “focaccia alle olive e rosmarino” o “focaccia con olio extravergine di oliva”, tendono ad essere associate a etichette più trasparenti, anche perché la normativa impone in questi casi la dichiarazione quantitativa degli ingredienti menzionati.
La tabella nutrizionale, obbligatoria per la maggior parte dei prodotti preimballati, fornisce ulteriori indizi: un contenuto di grassi saturi e sale nettamente superiore a quello di una focaccia tradizionale può indicare l’impiego di grassi diversi dall’olio di oliva o l’uso di ingredienti e condimenti che ne aumentano il tenore. Le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità suggeriscono di limitare l’apporto di grassi saturi a meno del 10% dell’energia giornaliera e di contenere l’apporto di sale a meno di 5 grammi al giorno per l’adulto, per ridurre il rischio di ipertensione e malattie cardiovascolari.
Il diritto a un’informazione chiara e completa
La normativa europea sull’informazione alimentare ai consumatori stabilisce principi chiari: le informazioni sugli alimenti devono essere accurate, chiare e facilmente comprensibili e non devono indurre in errore il consumatore. Denominazioni vaghe o eccessivamente fantasiose, se usate in modo da confondere la natura o la composizione dell’alimento, sono in contrasto con questi principi generali e possono essere oggetto di contestazione da parte delle autorità competenti.
Produttori e distributori sono quindi responsabili di fornire denominazioni e informazioni che descrivano effettivamente il prodotto e non solo di creare nomi commerciali accattivanti. Il Regolamento CE 178/2002, che istituisce i principi generali della legislazione alimentare dell’UE, stabilisce che la protezione degli interessi dei consumatori, inclusa una corretta informazione, è uno degli obiettivi fondamentali della politica alimentare europea.
Come consumatori, è possibile incidere sul sistema privilegiando prodotti con etichette chiare, denominazioni descrittive e quantità ben riportate per gli ingredienti caratterizzanti. Possiamo segnalare alle autorità competenti, come ASL, NAS Carabinieri per la Tutela della Salute o Icqrf per le frodi nel settore agroalimentare, casi di etichettature che appaiono ambigue o potenzialmente ingannevoli rispetto alla vera natura del prodotto. Attraverso le nostre scelte di acquisto possiamo premiare operatori che adottano standard di trasparenza superiori al minimo legale, rendendo più chiara la distinzione tra prodotti con formulazioni semplici e prodotti con ricette industriali più complesse. Questa maggiore consapevolezza collettiva è coerente con gli obiettivi della legislazione europea, che mira a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori nel settore alimentare, anche per prodotti apparentemente semplici come una focaccia.
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